by redazione | 8 Febbraio 2007 0:00
la scheda sui DICO
ROMA – “Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta, adozione, affiliazione, tutela, curate o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti e delle facoltà stabiliti dalla presente legge”. Inizia così il ddl sui “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” approvato dal Consiglio dei ministri.
La convivenza. Si legge nel testo che la convivenza “è provata dalle risultanze anagrafiche”. La dichiarazione può avvenire contestualmente, ma nel caso ciò non avvenga “il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente”.
Gli esclusi. Non possono accedere ai diritti regolati dalla legge i condannati per “omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva” o anche che “sia stata rinviata a giudizio” per lo stesso reato. Escluse anche le persone “legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune”. Ovviamente per una falsa dichiarazione di convenienza è prevista una pena: da uno a tre anni di carcere e una multa da 3 mila a 10 mila euro.
La malattia. “Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private regolano l’esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente”. Questo si legge nel capitolo “assistenza per malattia o ricovero” della legge sulle unioni di fatto.
Secondo il testo in discussione al Cdm “ciascun convivente può designare l’altro suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigente; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, la modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”. Questa designazione “è effettuata mediante atto scritto e autografo. In caso di impossibilità di redigerlo viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono”.
Case popolari. Le Regioni “tengono conto della convivenza ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica”. In buona sostanza, le Regioni dovranno tener conto nelle graduatorie per le case popolari anche dei conviventi registrati.
Contratto di affitto. “In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore del contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni”. Questa disposizione, si legge ancora, “si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione”.
Tutele sul lavoro. “La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza”. Il ddl sulle unioni di fatto, specifica come “il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare, l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili d’impresa, in proporzione all’apporto fornito”.
Eredità. “Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente”, avendo diritto “a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se due o più figli”. In particolare il ddl prevede che “in caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali al convivente è devoluta la metà dell’eredità”. Se non ci sono figli o di fratelli e sorelle “al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità”, mentre “in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l’intera eredità”. La legge specifica poi, dal punto di vista fiscale, che “quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti all’altro convivente l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni è stabilita nella misura del 5% sul valore complessivo netto eccedente i 100 mila euro”.
Gli alimenti. “Nell’ipotesi in cui uno dei due conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purchè perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza”. L’obbligo di versare gli alimenti, si legge ancora, “cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza” registrata all’anagrafe.
Riconosciute coppie in essere. “Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni” registrate all’anagrafe. Nello stesso articolo, il 13, del ddl si specifica che la registrazione di una convivenza fa cessare “i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste” per i divorziati. Ovviamente gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai conviventi cessano se uno degli ex conviventi si sposa.
Reversibilità. “In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite”. Così il disegno di legge approvato dal governo su “diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”.
(Repubblica.it, 8 febbraio 2007)
/wp-contents/uploads/doc/“>[1]
Source URL: https://www.dirittiglobali.it/2007/02/coppie-di-fatto-i-contenuti-del-ddl-su-diritti-e-doveri-dei-conviventi/
Copyright ©2024 Diritti Globali unless otherwise noted.