IMMIGRAZIONE. Importante sentenza di Cassazione: no al carcere

Loading

NULL

La Cassazione: Niente carcere per l`immigrato
che disubbidisce all`ordine di abbandonare l`Italia

“Il clandestino recidivo
non può essere arrestato“

Ribaltato il pensiero del Tribunale della libertà di Bologna

La Cassazione ribalta il pronunciamento del Tribunale della libertà di Bologna
ROMA – Niente carcere per il clandestino che disubbidisce all`ordine di abbandonare l`Italia; tutt`al più dovrà essere dovrà essere accompagnato in un centro di temporanea permanenza in attesa di essere trasferito oltre confine. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione chiamata a dirimere il caso di un`immigrata clandestina di 24 anni, senza fissa dimora e senza un lavoro stabile, costretta dal Tribunale della libertà di Bologna a restare in carcere perché sorpresa per la terza volta a disattendere l`ordine di espulsione emesso dall`autorità di polizia.

Secondo la Corte suprema, “l`intenzione del legislatore è quella di ammettere, quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione dello straniero già condannato per non aver volontariamente ottemperato all`ordine di allontanamento, quella dell`accompagnamento alla frontiera. Qualora ciò non sia immediatamente possibile, può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di permanenza per i necessari accertamenti sull`identità e nazionalità in vista dell`esecuzione coattiva del provvedimento“.

Il Tribunale della libertà di Bologna la pensava diversamente. Chiamato dai legali dell`immigrata a sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, il tribunale aveva respinto la richiesta sostendo che una scelta simile sarebbe stata “inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato“, tenendo conto anche che sul capo dell`imputata pendevano già due precedenti condanne sempre per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione.

Tesi bocciata dalla prima sezione penale della Cassazione: con la sentenza 19.436, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l`ordinanza impugnata disponendo la liberazione della clandestina. Spiega la Suprema Corte che “quando lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell`intimazione del questore a lasciare il territorio nel quale è arrivato da clandestino, non è più possibile procedere ad un nuovo arresto. Tutt`al più, per lo straniero recidivo può soltanto disporsi il trattamento presso un centro di permanenza in vista dell`esecuzione coattiva del provvedimento“.

(La Repubblica.it 6 giugno 2006)

/wp-contents/uploads/doc/“>


Related Articles

Sorpresa, più laureati che matricole l’università celebra il sorpasso

Loading

“È la prima volta dal dopoguerra”. Eppure l’Italia è in coda alle classifiche europee   

Affido o “stepchild adoption” cosa cambia nelle famiglie se passa la riforma Cirinnà

Loading

Non è prevista una adozione piena: il bimbo non avrà rapporti di parentela con la famiglia di chi lo adotta. E su ogni caso si pronuncerà il giudice

L´amarezza dei cattolici del No “Vince la Chiesa del silenzio”

Loading

Da Franzoni a Scoppola, i protagonisti del manifesto pro-divorzio giudicano la Nota della Cei (la Repubblica, VENERDÌ, 30 MARZO 2007,

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment