by redazione | 3 Marzo 2006 0:00
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(Da Vita.it)
Impresa sociale: via libera definitivo
di Francesco Agresti
Approvato definitivamente il testo del decreto attuativo della legge delega sull`impresa sociale. Il sottosegretario al Welfare Grazia Sestini:«Il Governo onora un impegno preso con il Terzo settore»
Il consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo del decreto attuativo della legge delega sull`impresa sociale: in questo modo, «il Governo onora un impegno preso con il Terzo settore», ha commentato il sottosegretario al Welfare Grazia Sestini nel sottolineare con soddisfazione l`approvazione del decreto che andra` ora alla Presidenza della Repubblica per la promulgazione.
Sestini ha evidenziati alcuni aspetti salienti della legge delega:
• in primo luogo, i soggetti che possono conseguire il titolo di impresa sociale definiti all`articolo 1 come: «le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un`attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale» che hanno i requisiti stabiliti dal medesimo decreto.
• Inoltre, i settori di attività dell`impresa sociale sono definiti all`articolo 2. In sintesi: assistenza sociale; assistenza sanitaria e sociosanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell`ambiente e dell`ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un`impresa sociale
Possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività d`impresa al fine dell`inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati e disabili.
• Il regolamento precisa inoltre all`articolo 3 il concetto di assenza di scopo di lucro, prescrivendo che gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell`attività o all`incremento del patrimonio e vietandone la distribuzione anche in forma indiretta.
«Grazie all`introduzione nell`ordinamento italiano della nuova fattispecie denominata “impresa sociale“ per la quale è ora completato il percorso normativo – sottolinea il sottosegretario al welfare Grazia Sestini – il Governo onora un impegno preso con il mondo del terzo settore, con il quale ha collaborato fattivamente in questi anni per la redazione sia della legge delega che del decreto di attuazione e istituisce un nuovo strumento che consentirà di valorizzare ulteriormente il grande patrimonio che questo rappresenta. Si introduce così un nuovo soggetto economico che affianca il mondo della cooperazione e da questa trae ispirazione, ampliando il ventaglio di possibilità a disposizione del terzo settore per contribuire al benessere complessivo del Paese».
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